Concludo per completezza.
Questo è l'art. 18 del T.U.L.P.S., Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, (Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, norme storicamente molto inquadrate
)
I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore.
E’considerata pubblica anche una riunione, che, sebbene indetta in forma privata, tuttavia per il luogo in cui sarà tenuta, o per il numero delle persone che dovranno intervenirvi, o per lo scopo o l'oggetto di essa, ha carattere di riunione non privata.
I contravventori sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da € 103,00 a 413,00.
Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle riunioni predette prendono la parola.
Il Questore, nel caso di omesso avviso ovvero per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica, può impedire che la riunione abbia luogo e può, per le stesse ragioni, prescrivere modalità di tempo e di luogo alla riunione.
I contravventori al divieto o alle prescrizioni dell'autorità sono puniti con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da € 206,00 a € 413,00.
Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle predette riunioni prendono la parola.
Non è punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'autorità o per obbedire ad essa, si ritira dalla riunione.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle riunioni elettorali.
Dunque il mancato preavviso, pur non rendendo illegittima la riunione in sè, viene sanzionato.
Tardavo a inserire quest'ultima parte, per alcuni dubbi che non ho ancora risolto.
La ratio della norma è quella di consentire alle autorità di Pubblica Sicurezza di predisporre un adeguato servizio di ordine pubblico, qualora se ne ravvisi la necessità. Infatti, come dicevo, si tratta di un preavviso, non di una richiesta di autorizzazione. E la riunione può essere impedita per motivi di ordine, moralità o sanità, tutti "pubblici".
A mio avviso, il problema è questo:
se questa norma fosse intesa in senso restrittivo, occorrerebbe un preavviso - di tre giorni! - alla Questura ogni volta che 20 persone si mettono d'accordo per andare a giocare a pallone nel nostro famoso prato: ciò che evidentemente è del tutto illogico.
La ratio della norma, del resto, è quella di tutelare la sicurezza pubblica, ed infatti si rivolge, di fatto, alle situazioni come le manifestazioni anche culturali, i cortei, ecc. che, tra l'altro, comportano un minimo di organizzazione da parte dei loro promotori.
Quello che noi o venti calciatori facciamo è sì una riunione che avviene in luogo pubblico, però non incide in modo particolare sulla collettività, nel senso che ce ne stiamo per conto nostro e tutt'al più chi ci vuole guardare ci guarda.
Quello che sto cercando di capire è se la distinzione tra 10 persone che vanno con un pallone su un prato e 10 persone che vanno per strada con uno striscione, sia esplicitata sul piano normativo e/o giurisprudenziale, o se vigano delle semplici consuetudini. Le stiuazioni, comunque, mi sembrano francamente disomogenee.
In ogni caso, sulla bontà di quello che ho scritto potete contare (anche perchè, per soddisfare tutte le invocazioni di informazioni dalla Polizia, ricordo che sia pure a tempo perso sono io stesso un funzionario di Polizia).
E comunque, credetemi: l'aspetto "riunione" è il meno rilevante, proprio per la scarsa incidenza delle nostre attività sull'ordine pubblico.
E' più importante la disciplina in materia di armi, che per fortuna è la meno ambigua.
Infine, a proposito di tutte le preoccupazioni espresse, mi sembra che esse sottendano un atteggiamento psicologico un pò troppo timoroso, e vorrei stigmatizzarlo un pochino.
Noi non siamo dei delinquenti, e non dobbiamo sentirci tali. Anche l'interesse a coltivare la nostra disciplina è meritevole di tutela nel nostro ordinamento giuridico.
Baci baci
PS cito le testuali parole di un m amico, che per rispetto della privacy rimane anonimo: "non vanno a controllare quelli che se bucano... pensa un pò se vanno a controllare voi!"